Il fondo patrimoniale consiste in uno strumento con cui entrambi i coniugi, uno solo dei due o un terzo (mediante atto pubblico o testamento), riservano un determinato complesso di beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione).
Nella fattispecie l’art.167 C.C. cita: “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.”
La proprietà dei beni oggetto del fondo pertanto appartiene ad entrambi i coniugi, salvo diverse disposizioni contenute nell’atto iniziale di costituzione del fondo.
L’amministrazione del fondo patrimoniale è regolata dalle norme di comunione legale disciplinate dall’art.168 C.C.
Nel dettaglio, l’amministrazione complessiva del fondo viene suddivisa in due categorie: l’amministrazione ordinaria e l’amministrazione straordinaria. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente, mentre gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’esecuzione congiunta. Tuttavia, nel caso in cui a uno dei due coniugi venga negato il consenso per un solo atto di straordinaria amministrazione, quest’ultimo può rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione di esecuzione, dimostrando al contempo che l’atto si riferisca ad interessi di tipo famigliare.
Il fondo patrimoniale viene annullato e cessa quindi di esistere con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione della presenza di figli minori. Raggiunta la maggiore età, quindi, sarà il magistrato a decidere i futuri amministratori e le future modalità di amministrazione del fondo. Altri casi per cui il fondo viene privato dei suoi effetti sono: la morte di uno dei coniugi, la separazione e il divorzio.
I beni oggetto del fondo non possono essere soggetti ad esecuzione forzata in caso di situazioni debitorie verificatesi in un periodo successivo alla costituzione del fondo. Al contempo, il debito dovrà risultare sconnesso da motivazioni legate ad interessi della famiglia.
Mentre, nel caso in cui il debito risulti essere anteriore alla costituzione del fondo, i creditori possono ricorrere all’azione revocatoria, con cui è possibile dimostrare che il fondo sia stato creato appositamente con la consapevolezza e la volontà di ingannare le ragioni del creditore.
L’azione revocatoria può essere proposta entro 5 anni dalla costituzione del fondo, il quale diventerà di conseguenza inefficace nei confronti del creditore.
Il pignoramento è un atto con cui si dà inizio al processo di esecuzione forzata nei confronti dei beni del debitore e ha inizio tramite la notifica dell’atto di pignoramento.
Dal latino creditor, “credere, affidare, prestare”. È il soggetto che è in credito e quindi ha il diritto di riscuotere una somma o di ricevere una prestazione da un’altra persona (il debitore).
In economia il capitale è un termine che assume diversi significati: il valore in denaro di beni, i beni stessi nei quali il denaro viene investito e la totalità dei beni destinati a impieghi produttivi per ottenere nuova produzione.
La rinuncia agli atti è una fattispecie giuridica disciplinata dall’ art. 306 del codice di procedura civile.
I diritti reali di garanzia si contrappongono ai diritti reali di godimento. In particolare i diritti reali di garanzia sono il pegno (sui beni mobili) e l’ipoteca (diritto che vale solo sui beni immobili). Tali diritti forniscono una garanzia per un credito specifico, attribuendo a chi ne è titolare il diritto di soddisfare tale credito rivalendosi su una cosa altrui.
L’ipoteca è un diritto reale di godimento sui beni immobili che fornisce una garanzia per un determinato credito, attribuendo a chi ne è titolare il diritto di soddisfare questo credito, rivalendosi su una cosa altrui.
Il debito consiste in un bene o in una somma di denaro che un debitore deve restituire ad un creditore in un certo periodo di tempo rispettando determinate condizioni.
L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che deve precedere in modo obbligatorio l’inizio dell’esecuzione forzata e che viene fatta in forza di un titolo esecutivo.
Un credito è l’anticipazione di risorse, in forma di prestazione di beni o servizi o cessione di un importo di denaro, che un agente economico concede ad un altro, in cambio di una promessa di restituzione futura svolta in una o più soluzioni, con modalità e tempi che sono specificati nel contratto.
La fideiussione è disciplinata dagli art. 1936 e seguenti del Codice Civile, ed è il contratto con il quale un soggetto, il fideiussore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore.
In diritto, il debitore è il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, che è tenuto all’adempimento di una o più prestazioni in favore di un soggetto attivo, detto creditore.
Il legislatore stabilisce il principio della par condicio creditorum, in base a cui i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Nonostante questo alcuni crediti privilegiati godono di una tutela maggiore e nel momento in cui si hanno più creditori (concorso tra creditori) devono essere soddisfatti prima rispetto ad altri.
La legge che disciplina la “composizione della crisi da sovraindebitamento” (n. 3 del 2012) prevede la possibilità per i consumatori in difficoltà di rivedere i loro debiti nei confronti dei creditori, basandosi sul Piano del consumatore, ovvero un piano di ristrutturazione del debito che considera la situazione particolare di ogni singolo debitore. Tuttavia questa procedura non è sempre possibile.
Un decreto è un atto deliberativo o ordinatorio emanato da un’autorità amministrativa o giudiziaria.
La sofferenza bancaria si riferisce ad uno stato di indebitamento insaldabile, prossimo al fallimento, tale per cui l’istituto di credito che ha erogato il finanziamento attuerà una specifica segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia
La crisi di sovraindebitamento si verifica quando un debitore si trova in uno stato permanente di squilibrio tra debiti e patrimonio, tale per cui si delinea una impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti.
Il curatore fallimentare è un pubblico ufficiale incaricato della gestione del patrimonio fallimentare e della procedura fallimentare, le cui attività vengono poste sotto il controllo del giudice delegato e del comitato dei creditori.
Lo sfratto è un procedimento speciale, disciplinato dagli artt. 657-669 c.p.c, con cui il giudice intima al locatario di lasciare un immobile e di riconsegnarlo al proprietario.
Il termine "garante" indica un soggetto che assicura l’ adempimento di un patto, di una convenzione o di un contratto per conto di altri.
Il rating è uno specifico metodo di classificazione, utilizzato dalle agenzie di rating, che consente di valutare dal punto di vista finanziario società, titoli obbligazionari e Stati.
Il patrimonio indica la ricchezza, rappresentata dall’ insieme dei beni mobili e/o immobili, che un soggetto possiede in un determinato istante.
L’usura è un reato che avviene quando si concedono prestiti ad interessi superiori ai limiti concessi dalla legge.
L’accollo del mutuo è una dichiarazione, attraverso cui un soggetto acquisisce l’obbligo di rimborso nei confronti della banca creditrice di un mutuo già avviato, ai fini dell’acquisto di un immobile.
Attraverso il beneficio di escussione il debitore pretende che il creditore rivolga in prima istanza l’azione esecutiva nei confronti di un altro debitore responsabile delle obbligazioni.
I prestiti subprime sono una tipologia di prestiti concessa a soggetti poco attendibili dal punto di vista creditizio.
I cattivi pagatori sono quei debitori che vengono segnalati alla CR e ai SIC per aver ritardato o mancato il pagamento delle rate di un prestito o mutuo.
Il decreto di trasferimento è un atto pubblico emanato dal Giudice dell’Esecuzione che attesta il trasferimento di proprietà del bene oggetto di esecuzione dall’ esecutato all’ aggiudicatario dell’asta.
Il rogito è un atto pubblico redatto da un notaio con le formalità prescritte dalla legge che conferisce pubblica fede a quello che avviene in sua presenza.